PREVENZIONE INCENDI

La Prevenzione Incendi rappresenta una funzione di interesse pubblico mirata a garantire, secondo criteri nazionali, specifici obiettivi di sicurezza per la vita umana (Rischio Vita), la protezione dei beni (Rischio Beni) e la salvaguardia dell’ambiente (Rischio Ambiente).

In termini formali, si tratta di un processo amministrativo e operativo che inizia con un’analisi dettagliata dell’attività soggetta al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e culmina nella presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio ai Vigili del Fuoco, attraverso la realizzazione di un progetto antincendio.

OBIETTIVO DELLA PREVENZIONE INCENDI

La Prevenzione Incendi si impegna a minimizzare il rischio di incendio e ad implementare misure preventive e protettive atte a limitare al massimo i danni a persone, beni e ambiente in caso di emergenza.

È importante sottolineare che la prevenzione incendi non mira all’eliminazione totale del rischio, poiché data la natura delle attività umane, il rischio di incendio non può essere ridotto a zero. Piuttosto, l’obiettivo principale della Prevenzione Incendi è quello di mantenere il rischio ad un livello accettabile.

Attraverso una serie di decreti emanati dal Ministero degli Interni nel corso degli anni, la Prevenzione Antincendio mira a implementare le seguenti azioni:

  1. Adottare misure preventive per prevenire l’insorgere di incendi;
  2. Implementare misure atte a limitare le conseguenze degli incendi, nel caso in cui si verifichino;
  3. Garantire l’installazione, il controllo e la manutenzione corretta degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  4. Definire criteri per la gestione delle emergenze antincendio. Queste azioni includono interventi specifici in materia di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

ATTIVITA’ SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI

Prima dell’entrata in vigore del DPR 151 del 2011, il riferimento principale era costituito dalle 97 attività elencate nell’allegato al Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 1982. Questo decreto, di fatto, trattava tutte le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) allo stesso modo, implicando un procedimento burocratico uniforme. Questo procedimento prevedeva la presentazione del progetto, la valutazione da parte dei Vigili del Fuoco, l’approvazione e infine il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi prima di poter avviare l’attività. Tale procedura si concludeva entro un periodo massimo di 90 giorni, salvo eventuali richieste di modifiche o integrazioni. Con l’entrata in vigore del DPR 151 del 2011, il processo burocratico è stato semplificato significativamente.  Le attività soggette sono state classificate in tre categorie (A, B, C), sono state ridotte da 97 a 80 e, sono basate su vari fattori come dimensione aziendale, settore di attività, e regolamentazione tecnica specifica, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

La Categoria A include attività a basso rischio, caratterizzate da un’analisi che considera dimensioni, affollamento e materiale presente, e sono dotate di regole tecniche specifiche. La Categoria B comprende attività con rischio intermedio, mentre la categoria C include quelle ad alto rischio e complessità.

Le procedure variano a seconda della categoria:

  • Per le attività a basso rischio (Cat. A) , non è richiesto un parere di conformità, ma solo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
  • Per quelle a rischio medio (Cat. B), è richiesto un parere di conformità del progetto antincendio, e successiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con controlli a campione entro 60 giorni da parte dei VVF;
  • Per le attività ad alto rischio (Cat. C), è richiesto un parere di conformità del progetto antincendio, e successiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con controlli entro 60 giorni da parte dei VVF;

Inoltre, l’avvio dell’attività è ora possibile contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), senza dover attendere riscontro da parte dei Vigili del Fuoco.

PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

I procedimenti di prevenzione incendi definiti nel DPR 151 del 2011 includono:

  1. Valutazione dei progetti, che riguarda l’analisi e la conformità dei progetti antincendio;
  2. Controlli di prevenzione incendi, che comprendono l’attuazione di controlli periodici per garantire la conformità alle normative antincendio;
  3. Rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste nella richiesta di conferma periodica della conformità alle normative antincendio;
  4. Domanda di deroga, che riguarda la richiesta di autorizzazione per derogare a specifiche normative antincendio;
  5. Procedimenti volontari, che includono ogni procedura o richiesta non obbligatoria ma volontariamente avviata per migliorare la prevenzione incendi.

SERVIZI OFFERTI

Lo Studio Tecnico Associato Power Technology si occupa di gestire integralmente per voi tutta la documentazione relativa ai procedimenti di prevenzione incendi. Questo include la predisposizione delle modalità di presentazione per i vari procedimenti, la valutazione dei progetti, l’esecuzione dei controlli necessari, il rinnovo e le autorizzazioni, le volture e ogni altra pratica correlata alla prevenzione antincendio. 

Il nostro obiettivo è armonizzare la necessità di semplificare le procedure con l’importanza di garantire la sicurezza pubblica, la protezione dei beni e la salvaguardia dell’ambiente.

Le nostre attività sono svolte in piena conformità con le seguenti principali disposizioni:

  • DM 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.”, 

che riguardano:

  • Valutazione preventiva del progetto;
  • Individuazione delle normative antincendio applicabili;
  • Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, tale attività comprende:
  • Verifica della documentazione tecnica necessaria da allegare SCIA Antincendio, da presentare al Comando dei VVF;
  • Predisposizione della modulistica necessaria da predisporre a corredo della SCIA antincendio;
  • Assistenza, inoltre, durante i sopralluoghi dei VVF per il conseguimento della conformità, nei casi in cui l’attività rientri in categoria C secondo l’Allegato I del D.P.R 151/11.
  • Ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
  • Richieste di sopralluogo ai VVF per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
  • Asseverazioni riguardanti gli impianti e lo stato delle attività;
  • Pratiche di rinnovo del CPI e volture conformità antincendio: la documentazione di conformità normativa in materia di prevenzione incendi necessita di una adeguato rinnovo prima che giunga a scadenza, quindi effettuiamo controlli preventivi relativi alla struttura e ai suoi impianti; una volta superati verrà rilasciata l’opportuna asseverazione di conformità, da allegare all’attestato di rinnovo;
  • Richiesta di deroga: nel caso in cui le attività non rispettino la normativa antincendio vigente, redigiamo progetti da allegare alle Richieste di Deroga. Il Comando Provinciale e la Direzione Regionale di competenza si occuperanno, inoltre, di valutare i suddetti progetti.
  • Valutazione del rischio di incendio secondo:
    • DM 3 agosto 2015 “Codice di Prevenzione Incendi”
    • DM 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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